Enzo Pellegrin
Credo che nessuno abbia compreso sino in fondo cosa significhi il “regolamento di continuità professionale” per gli avvocati emanato pochi giorni fa dal Ministro Orlando, in attuazione dell’art. 21, comma 1, della legge professionale forense, la l. n. 247/2012
Prevede l’automatica cancellazione per chi ha meno di cinque affari l’anno, non dispone di requisiti basilari come un fax, un telefono, una posta certificata, un’assicurazione professionale (anche se di questo ultimo – ma più importante per il cittadino – requisito non ne sono ancora stati determinati i contenuti minimi).

Chi non rientra viene cancellato e non può reiscriversi e lavorare se non sono passati almeno 12 mesi dalla cancellazione, eccetto casi minimi di assenza di pec, mail o fax.
Fin qui, niente apparentemente da obiettare. Sono – tutto sommato – requisiti minimi, affrontabili.
Si era tuttavia provato Continua a leggere “Continuità nella professione o continuità nell’oppressione?”
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