Notav e repressione:l’irrinunciabile necessità del coraggio

redazione boraest, 23 dicembre 2015.

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Coraggioso e importante l’articolo di Livio Pepino su notav.info.

Coraggioso poiché enuclea quella che sinora è stata la particolare azione inquirente della Procura di Torino e la inquadra all’interno di una condotta che esula dai confini del normale esercizio dell’azione penale. Afferma l’ex magistrato che “Nulla, infatti, hanno a che fare con l’obbligatorietà dell’azione penale fenomeni e prassi come l’attribuzione di una corsia privilegiata ai processi nei confronti di esponenti No Tav, la coreografia che circonda i relativi dibattimenti (celebrati in un’aula bunker annessa al carcere costruita per i processi di terrorismo e mafia), l’istituzione presso la Procura di un pool di sostituti con competenza esclusiva nel settore (solo di recente smantellato), l’immediato e sollecito perseguimento — in caso di collegamento con l’opposizione al Tav — anche di reati di minima entità sanzionabili con la sola pena pecuniaria, l’uso massiccio delle misure cautelari persino nei confronti di incensurati, la dilatazione delle ipotesi di concorso nel reato fino a costruire una impropria «responsabilità da contesto», l’utilizzazione nelle motivazioni di sentenze e ordinanze di espressioni truculente (quasi a supportare o sostituire i fatti con gli aggettivi), l’omessa considerazione di scriminanti e attenuanti pur previste nel sistema (talora addirittura dal codice Rocco), l’accurata costruzione di un processo a mezzo stampa parallelo a quello formale e via elencando fino, appunto, all’evocazione dei fantasmi del terrorismo. Queste prassi sono, all’evidenza, frutto di scelte rispondenti alla concezione — propria dei poteri forti e assai diffusa nella politica — secondo cui le società si governano in modo centralizzato e autoritario e il confitto sociale è un elemento di disturbo praticato da «nemici» meritevoli di repressione esemplare.”

Coraggioso perché questo insieme di valutazioni critiche è costato di volta in volta altro surplus di esercizio dell’azione penale nei confronti di militanti del movimento che hanno provato ad esprimerle dai loro più deboli scranni.

Importante poiché l’insieme di comportamenti che – a dire di Pepino – esulano dall’esercizio dell’azione penale così come concepito in un ideale ordinamento democratico sono comunque una fenomenologia concreta e verificatasi dell’esercizio del potere, nella specie il potere inquirente riservato alla Procura all’interno dell’attuale Ordinamento Giudiziario.

Le “prassi” descritte da Livio Pepino sono pur sempre state attuate all’interno delle istituzioni della magistratura ed all’interno delle norme processuali che sono individuate dalle fonti costituzionali e dalle leggi come lo strumento di legittimo esercizio del potere giudiziario.

Se poi tali impostazioni hanno in qualche caso incontrato un’interna censura, limitazione e sconfessione, come appunto nel caso delle Corti di Assise di primo grado e di Appello chiamate a giudicare sull’aggravante della finalità di terrorismo accanitamente sostenuta dalla Procura Torinese, va anche ricordato che in altri casi non lo hanno ricevuto affatto, come è il caso ad esempio del processo agli oltre cinquanta imputati per i fatti del 27 giugno e del 3 luglio, dove un Tribunale (questa volta non integrato da Giudici Popolari) ha accolto le esorbitanti tesi dell’accusa irrogando pene sensibilmente sproporzionate e non ha valutato le condotte con le quali, secondo le difese, le forze dell’ordine hanno ecceduto arbitrariamente i limiti delle loro attribuzioni.

Al di là della valutazione morale e di merito dei differenti atteggiamenti, appare indubbio concludere che nel secondo di questi casi, come in molti altri, il Pubblico Ministero ha raggiunto ed ottenuto il suo obiettivo di comando nell’Amministrazione della Giustizia riuscendo ad imporre la propria volontà nella decisione.

Se quindi è assodato che all’interno dell’architettura costituzionale di un paese, un organo detentore di poteri costituzionali possa, attraverso l’applicazione degli ordinari strumenti di gestione della giustizia, promuovere e perseguire un indirizzo che esorbita dal costituzionalmente desiderato esercizio dell’azione penale, senza che contro questo asserito debordare vi siano sanzioni interdittive o contrappesi decisionali, viene spontanea la domanda: “Perché comunque non esercitarlo?”

E’ generalizzazione empirica non priva di un certo fondamento che una certa azione, anche se astrattamente vietata o discutibile, verrà senza dubbio portata avanti se le conseguenze di tale decisione non comporteranno rischi di sorta. Si tratta del calcolo utilitaristico empiricamente sotteso a molte azioni umane: non ne è esclusa l’amministrazione del Potere Giudiziario.

Processualmente, se un termine affidato all’autorità decidente è ordinatorio, non sarà sicuramente sufficiente la raccomandazione disciplinare e deontologica di rispettare ogni termine anche se non a pena di decadenza. Si troverà (ed a volte ci sarà) una adeguata giustificazione.

Ma se il termine è a decadenza, il suo rispetto sarà necessitato, pena l’assoluta insussistenza dell’azione o della decisione.

Simili regole valgono – ad esempio – nei sistemi processuali di altre nazioni, dove le regole volte alla tutela dei diritti della difesa nel momento dell’acquisizione di una prova sono previste a pena di inutilizzabilità della prova raccolta. Se si sgarra, la prova non è utilizzabile nel processo, quale “frutto dell’albero avvelenato”. E’ il contrario di quanto previsto nel sistema italiano, dove per la maggiorate delle prove e dei mezzi di ricerca della prova vige il principio “male caput bene receptum”: l’inosservanza delle norme e delle garanzie non pregiudica l’uso della prova raccolta, tranne in alcuni casi (come ad esempio le intercettazioni o la deposizione di testi nelle indagini del difensore ed altri) introdotti dal nuovo codice di rito penale e dalle sue novellazioni.

Allora occorre, sul coraggio dei coraggiosi, fondare un’ulteriore riflessione che necessita di altrettanto coraggio. Cosa fare per impedire  un esercizio dell’azione penale che si ritiene distorto.

Appare dunque evidente che per aspirare al limite del potere non è sufficiente auspicarsi che quel potere non trascenda i suoi limiti, ma occorre porre a sua guardia, controllo, interdizione un adeguato contropotere.

Ritornano allora le scandalose domande che boraest aveva – nel suo piccolo – proposto come tema di discussione e che riassumiamo qui in fondo:

  1. L’azione della Procura di Torino è stata continua, ostinata e, possiamo dire oggi, giuridicamente errata secondo diversi ordini di giudizio. Possiamo far sentire la voce del popolo in proposito?
  2. Appare così scandaloso chiedersi se nel giudizio non debba poter entrare in qualche modo una rappresentanza popolare?
  3. Come sarebbero stati i  giudizi di primo grado cosiddetti “del compressore” se interamente affidati ad una rappresentanza proveniente dalle fila della burocrazia, come è stato per i processi ai fatti del 27 giugno e del 3 luglio contro il Movimento NOTAV?
  4. Se non è scandaloso pensarci, è possibile introdurre un meccanismo di controllo popolare, almeno ex post, sulle azioni della magistratura inquirente che toccano le nostre libertà più preziose?
  5. Se non è scandaloso pensarci, è possibile introdurre nei collegi giudicanti una partecipazione popolare, pensando a tale composizione mista come un vero e proprio diritto del cittadino nel processo ordinario?
  6. Se non è altrettanto scandaloso pensarci, è possibile che tale diritto sia costituzionalmente specificato come diritto ad essere giudicati anche da una giuria di pari che rappresenti un equo spaccato della classe sociale  e di reddito di riferimento dell’imputato?
  7. Se non è infine scandaloso pensarci, possiamo pensare ad un meccanismo che individui una responsabilità civile adeguata del pubblico ministero? Possiamo finalmente pensare a separare definitivamente la carriera e la funzione inquirente da quella giudicante?

Si crede qui di condividere le affermazioni di Francesco Palazzo citate da Pepino: «un diritto penale che vede nemici ogni dove rischia di accreditare l’immagine di una società percorsa da una generalizzata guerra civile, contribuendo così a fomentare una conflittualità, anzi uno spirito sociale d’inimicizia, che è del tutto contrario alla sua vera missione di stabilizzazione e pacificazione della società»

Per porvi rimedio, aggiungiamo un opinione, forse non basta l’auspicio, ma occorre riappropriarsi di quel principio costituzionale sancito al primo comma dell’art. 102, prima norma costituzionale sulla magistratura: “La giustizia è amministrata in nome del popolo”.

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